Art. 9.
(Detenzione obbligatoria e utilizzo dei DAE da parte del personale addestrato e formato).

      1. Durante le manifestazioni sportive negli stadi e nelle strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, i presìdi sanitari, ove operanti, e i mezzi adibiti a interventi di primo soccorso, siano essi pubblici o privati o del volontariato, devono essere dotati del DAE unitamente a personale addestrato e formato all'utilizzo dello stesso.
      2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche ai mezzi adibiti al soccorso sanitario, in dotazione all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, alla Marina Militare, al Corpo delle capitanerie di porto, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia municipale, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi.